maggio 25, 2013

PROPOSTA DI LEGGE PER LE SCIENZE MOTORIE

Tale proposta andrebbe sostenuta in modo trasversale da tutte le forze politiche!

“Disciplina delle professioni relative alle attività motorie e sportive” Proposta di legge C. 775 

d’iniziativa del deputato
FILIPPO FOSSATI (PD)

Presentata il 16 aprile 2013

Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge, che riproduce l’identico testo proposto nella XIV legislatura dall’On. Giovanni Lolli reca la proposta di disciplina delle professioni relative alle attività motorie e sportive.

La proposta di legge ha come obiettivo prioritario il riconoscimento del ruolo dei laureati in scienze motorie, anche in un’ottica rivolta alla tutela del cittadino-utente.
Il riconoscimento di queste figure professionali contribuisce a ottenere l’obiettivo che la pratica delle attività motorie e sportive sia affidata a figure professionali che vantino un processo formativo adeguato.
Con l’istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie si sono già laureati oltre 15.000 soggetti mentre i diplomi rilasciati dagli istituti superiori di educazione fisica sono stati, negli anni, circa 80.000. Ad oggi sono state attivate oltre 30 facoltà e corsi di laurea in scienze motorie.
Questi dati fotografano perfettamente lo sviluppo e l’importanza che gli studi in scienze motorie hanno avuto in questi anni, partendo anche dalla considerazione che la pratica di attività motorie e sportive tra i cittadini, così come la cultura delfitness e del movimento volti alla qualità della vita, sono enormemente aumentati coinvolgendo oramai decine di milioni di persone.
Lo sport e il movimento sono sempre più una pratica diffusa, un’abitudine, uno strumento di prevenzione e un diritto di cittadinanza. Studiare le scienze motorie e professionalizzare l’agire quotidiano di chi assiste, guida, coordina, o progetta l’attività deve essere, sempre di più, un obiettivo di tutte le istituzioni pubbliche.
Questo riconoscimento non implica l’automatico «annullamento» del ruolo di coloro che, in virtù dell’esperienza professionale maturata nel settore dello sport, ma pure della formazione conseguita grazie a corsi di formazione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva, possono comunque offrire un contributo importante all’affermazione del valore e della pratica sportivi nel nostro sistema.
Il riconoscimento del ruolo dei laureati in scienze motorie non porta, infatti, con sé il disconoscimento del ruolo e della funzione di coloro che, da sempre, esercitano, accanto ai primi, un’attività importante nella pratica dell’attività motoria e sportiva.
Il presente intervento legislativo si pone in un’ottica di legge-quadro che impone condizioni minime generalizzate; le opportune previsioni introdotte a livello regionale si combineranno con la disciplina stabilita dalla presente proposta di legge. Ad esempio, alcune regioni hanno già imposto, con legge, la presenza di un responsabile di struttura laureato in scienze motorie a tutte le società sportive operanti nel settore, spesso introducendo, contestualmente, il riconoscimento di benefìci finanziari adeguati.
La presente proposta di legge tiene conto della complessità del mondo sportivo nel quale convivono, accanto a soggetti che svolgono un’attività professionale, una moltitudine di organizzazioni e di strutture che operano grazie al volontariato e alla passione dei cittadini e che non possono essere interessate da interventi che potrebbero determinare la chiusura di molte di esse.
Escludendo, pertanto, l’obbligo generalizzato per tutte le strutture pubbliche e private di procedere all’«assunzione» di un laureato in scienze motorie, si è ipotizzato che la figura del responsabile di struttura debba essere obbligatoriamente prevista esclusivamente per le società e le associazioni sportive non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002.
La ratio di tale intervento è rinvenibile nella totale assenza di verifiche e di controlli per l’attività di quelle società e associazioni sportive che non fanno riferimento né alle federazioni sportive nazionali, né alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Il responsabile di struttura può operare indifferentemente in virtù di un rapporto di consulenza ovvero di lavoro dipendente e, in ogni caso, per le strutture minori è riconosciuta la facoltà di associarsi per potersi avvalere congiuntamente di un unico responsabile di struttura, purché entro un limite massimo definito dalle regioni e destinato a garantire l’effettività dell’intervento e l’effettiva assunzione di responsabilità da parte del professionista.
È stata esclusa fin dall’inizio l’ipotesi di un albo dei laureati in scienze motorie – perché in aperto contrasto con gli obblighi comunitari – ma si è invece ipotizzata la costituzione di una o più associazioni professionali riconosciute ad adesione volontaria. Tali associazioni potrebbero attestare la competenza, la qualificazione professionale tecnico-scientifica e deontologica nonché le specializzazioni conseguite dagli iscritti.
Naturalmente, trattandosi di professioni la cui attività può incidere su diritti costituzionalmente garantiti, occorrerà prevederne la registrazione presso il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).
      1. Ai fini della presente legge, per attività motorie e sportive s’intendono le diverse forme di attività fisica che, esercitate in forma organizzata, in luoghi pubblici e privati, negli ambiti dello sport sociale, dello sport di competizione, dello sport per disabili, dei servizi turistico-ricreativi o di recupero post-riabilitativo, hanno come obiettivi il raggiungimento, il mantenimento o il ripristino del benessere e dell’efficienza psico-fisici, l’espressione e il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni sociali, la rieducazione sociale e civile, la pratica di attività sportive non competitive e del fitness nonché l’ottenimento di prestazioni gratificanti o competitive nel campo dilettantistico. Restano ferme e distinte le attribuzioni degli operatori del settore sanitario ai sensi della legislazione vigente in materia.
2. Ai fini di cui al comma 1, per luoghi pubblici o privati s’intendono:

          a) gli impianti e i centri sportivi, di qualunque tipo, anche situati all’interno di strutture turistiche e termali, in cui sono tenuti lezioni o corsi, individuali o collettivi, di attività motorie e sportive per l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 1;

          b) le strutture sanitarie e socio-pedagogiche, gli istituti di rieducazione e di pena e le comunità di recupero, in cui sono effettuate attività motorie e sportive per l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 1;

          c) gli impianti e i centri sportivi dove sono svolte attività sportive dilettantistiche disciplinate dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Art. 2.
(Professionista delle attività motorie e sportive).

      1. È istituita la figura del professionista delle attività motorie e sportive.
2. Formano oggetto della competenza dei professionisti delle attività motorie e sportive le seguenti attività finalizzate al mantenimento del benessere e dell’efficienza psico-fisici mediante la promozione di stili di vita attivi nonché al recupero motorio post-riabilitativo e dei vizi posturali ovvero rivolte ai soggetti disabili e a tutti gli individui in condizioni di salute clinicamente controllate:

          a) conduzione e valutazione delle attività motorie, sportive e di fitness individuali e di gruppo per tutte le età, a carattere educativo, ricreativo o sportivo, anche per la promozione della salute nella comunità, nonché le attività di allenamento e di preparazione fisica e atletica relative allo sport dilettantistico svolte nei luoghi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c);

          b) informazione e comunicazione nell’ambito delle attività motorie e sportive, nonché organizzazione e gestione di manifestazioni sportive;

          c) progettazione, coordinamento, direzione tecnica e conduzione delle attività motorie e sportive di cui alle lettere a) e b);

          d) progettazione, organizzazione, gestione e verifica di qualità delle diverse tipologie delle strutture e dei servizi per lo sport e per le attività motorie, compresi gli eventi sportivi, nonché gestione economico-aziendale delle organizzazioni operanti nel settore dello sport e delle aziende che producono e commercializzano strumenti, tecnologie, beni e servizi nell’ambito delle attività motorie e sportive.

3. Il professionista delle attività motorie e sportive deve essere in possesso di una laurea appartenente alla classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive (L-22), di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero del diploma di educazione fisica rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica, ovvero di titoli universitari, anche conseguiti all’estero, dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia.

Art. 3.
(Tutela dei praticanti delle attività motorie e sportive).

      1. Il professionista delle attività motorie e sportive ha l’obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, il possesso dei titoli di studio che costituiscono requisiti per l’esercizio della rispettiva attività ai sensi della presente legge.
2. La presenza di un responsabile di settore scelto tra i professionisti di cui all’articolo 2 della presente legge nelle palestre, negli impianti sportivi e nelle strutture gestite da soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è obbligatoria. Il professionista delle attività motorie e sportive è responsabile dell’applicazione dei programmi svolti nonché del rispetto delle normative anti-doping e dell’adeguata diffusione di informazioni in ordine ai possibili effetti collaterali connessi all’assunzione di integratori alimentari o di sostanze comunque dirette a migliorare le prestazioni sportive non vietate dalla legislazione vigente in materia.
3. Le regioni definiscono il numero di utenti settimanali al di sotto del quale le strutture e gli impianti indicati al comma 2 possono associarsi tra loro, in numero non superiore a tre, per avvalersi, in regime di consulenza, di un medesimo professionista delle attività motorie e sportive quale responsabile della struttura.
4. I titolari o gli esercenti delle strutture indicate al comma 2 sono obbligati a rendere al comune territorialmente competente, prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività, per le strutture di nuova istituzione, ed entro trenta giorni per le strutture già operanti, un’apposita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui è attestata l’assunzione ovvero la stipula di altro accordo di collaborazione da parte della struttura interessata con un professionista delle attività motorie e sportive, in conformità a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

Art. 4.
(Associazioni professionali riconosciute).

      1. I professionisti delle attività motorie e sportive possono costituire una o più associazioni professionali con le caratteristiche elencate dal presente articolo.
2. Ciascuna associazione ha natura di diritto privato, non ha finalità di lucro, è costituita su base volontaria ed è riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
3. La partecipazione all’associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza.
4. Ciascuna associazione è iscritta nell’apposito registro delle associazioni professionali riconosciute istituito presso il Ministero della giustizia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
5. Gli organi ed i compiti di ciascuna associazione sono disciplinati da un apposito statuto adottato dalla stessa associazione in conformità alla legislazione vigente in materia.
6. Lo statuto e le clausole associative garantiscono la precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse, la trasparenza degli assetti organizzativi e l’attività dei relativi organi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza e la costante verifica dell’effettiva applicazione di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dalla stessa associazione, le idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell’esercizio della professione, una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione, e in particolare i livelli di qualificazione e di aggiornamento professionali, nonché la costante verifica della professionalità per gli iscritti con opportune iniziative periodiche di formazione e di aggiornamento professionali.
7. L’iscrizione all’associazione è subordinata alla verifica da parte della stessa associazione del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio di ciascuna delle professioni di cui all’articolo 2 commi 3 e 4.
8. L’associazione è tenuta a rendere noti al pubblico gli elenchi contenenti i nominativi dei professionisti iscritti, nonché a rilasciare periodicamente agli stessi iscritti, su loro richiesta, un attestato relativo alla qualificazione professionale e tecnico-scientifica conseguita, assicurando che tali attestati siano redatti e rilasciati in base a verifiche di carattere oggettivo e a dati certi, in possesso della medesima associazione, concernenti la professionalità e le specializzazioni.
9. Ciascuna associazione è di norma articolata su base provinciale, tenuto conto delle specifiche necessità delle categorie di professionisti rappresentate.

Art. 5.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle attribuite alle medesime regioni e province autonome della legislazione vigente in materia.

 

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