novembre 7, 2022

Finalmente è arrivato il riconoscimento ufficiale delle scienze motorie e della professione di chinesiologo, a partire dal 01/01/2023
Art. 41 

Riconoscimento del  chinesiologo  di  base,  del  chinesiologo  delle
  attivita' motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo
  e del manager dello sport 

  1. Al fine del corretto svolgimento delle attivita' fisico motorie,
anche di livello agonistico, e della  tutela  del  benessere  nonche'
della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le  figure
professionali  del  chinesiologo  di  base,  del  chinesiologo  delle
attivita' motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e
del manager dello sport.
  2. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo  di
base e' necessario il possesso  della  laurea  triennale  in  Scienze
delle  attivita'  motorie  e  sportive  (classe  L-22).   L'esercizio
dell'attivita' professionale di chinesiologo di base ha  ad  oggetto:
a)  la  conduzione,  gestione  e  valutazione  di  attivita'  motorie
individuali  e  di  gruppo  a  carattere   compensativo,   educativo,
ludico-ricreativo  e  sportivo  finalizzate  al  mantenimento  ed  al
recupero delle migliori condizioni di benessere  fisico  nelle  varie
fasce di eta' attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la
conduzione, gestione e valutazione di attivita' per il  miglioramento
della qualita' della vita mediante  l'esercizio  fisico,  nonche'  di
personal training e di preparazione atletica non agonistica.
  3. Per l'esercizio  dell'attivita'  professionale  di  chinesiologo
delle attivita' motorie  preventive  ed  adattate  e'  necessario  il
possesso  della  laurea  magistrale  in  Scienze  e  tecniche   delle
attivita' motorie preventive e adattate (classe  LM-67).  L'esercizio
dell'attivita' professionale di chinesiologo delle attivita'  motorie
preventive  ed  adattate  ha  per  oggetto:  a)  la  progettazione  e
l'attuazione  di  programmi  di  attivita'  motoria  finalizzati   al
raggiungimento  e  al  mantenimento  delle  migliori  condizioni   di
benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'eta' e in diverse
condizioni  fisiche;  b)  l'organizzazione  e  la  pianificazione  di
particolari attivita' e di stili di vita finalizzati alla prevenzione
delle malattie e al miglioramento della qualita' della vita  mediante
l'esercizio fisico;  c)  la  prevenzione  dei  vizi  posturali  e  il
recupero       funzionale       post-riabilitazione       finalizzato
all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d) la  programmazione,  il
coordinamento e la  valutazione  di  attivita'  motorie  adattate  in
persone diversamente abili o in individui  in  condizioni  di  salute
clinicamente controllate e stabilizzate.
  4. Per l'esercizio  dell'attivita'  professionale  di  chinesiologo
sportivo e' necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze
e Tecniche dello sport  (classe  LM-68).  L'esercizio  dell'attivita'
professionale  di  chinesiologo  sportivo  ha  ad  oggetto:   a)   la
progettazione,  il  coordinamento  e  la  direzione   tecnica   delle
attivita' di preparazione atletica  in  ambito  agonistico,  fino  ai
livelli di  massima  competizione,  presso  associazioni  e  societa'
sportive,  Enti  di  Promozione  Sportiva,   istituzioni   e   centri
specializzati; b) la preparazione  fisica  e  tecnica  personalizzata
finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.
  5. Per l'esercizio dell'attivita' professionale  di  manager  dello
sport  e'  necessario  il  possesso  della   laurea   magistrale   in
organizzazione e gestione dei servizi per lo  sport  e  le  attivita'
motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attivita'  professionale  di
manager dello sport  ha  per  oggetto:  a)  la  programmazione  e  la
gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la  gestione  delle
strutture pubbliche e private dove  si  svolgono  attivita'  motorie,
anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualita' di  esperto
e  consulente,   di   eventi   e   manifestazioni   sportive,   anche
ludico-ricreative.
  6. Con Accordo stipulato  in  sede  di  Conferenza  permanente  tra
Stato, Regioni e province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dovranno
essere  stabiliti  i  criteri  per  il  riconoscimento   dei   titoli
equipollenti    ai    fini    dell'esercizio    della    professione,
rispettivamente,  di  chinesiologo  di  base  di  cui  al  comma   2,
chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate di cui al
comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma  4,  e  di  manager
dello sport di cui al comma 5.
  7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita'  politica  da  esso  delegata  in  materia  di  sport,
d'intesa con il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e
l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di  base,
del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
  8. L'attivita' del chinesiologo delle attivita' motorie  preventive
ed adattate e del chinesiologo  sportivo  puo'  essere  svolta  anche
all'aperto, strutturata in  percorsi  e  parchi.  Limitatamente  alle
attivita' eseguite presso le «palestre della salute», ove  istituite,
per  l'offerta  di  programmi  di  attivita'  fisica  adattata  e  di
esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attivita' motorie
preventive ed adattate collabora con medici specialisti  in  medicina
dello  sport  e  dell'esercizio  fisico,   in   medicina   fisica   e
riabilitativa  e  in  scienze  dell'alimentazione  e   professionisti
sanitari, come il fisioterapista e il dietista.
  9. Le Regioni e  le  Province  autonome  stabiliscono  i  requisiti
strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei  parchi
e delle palestre della salute. 

Art. 42 

            Assistenza nelle attivita' motorie e sportive 

  1. I corsi e le attivita' motorie e sportive offerti all'interno di
palestre, centri e impianti sportivi  di  ogni  tipo,  a  fronte  del
pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto  forma  di
quote di adesione, devono essere svolti con il  coordinamento  di  un
chinesiologo o di un istruttore  di  specifica  disciplina,  dei  cui
nominativi deve essere data adeguata pubblicita'.
  2.  Il  chinesiologo   deve   possedere   il   diploma   rilasciato
dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge
7 febbraio  1958,  n.  88,  recante  Provvedimenti  per  l'educazione
fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto  legislativo
8  maggio  1998,  n.  178,  recante  Trasformazione  degli   Istituti
superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e  di  corsi
di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo  17,
comma 115, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  oppure  titoli  di
studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo  Stato
italiano.
  3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei
requisiti previsti per le singole attivita' motorie e sportive  dalle
relative Federazioni Sportive Nazionali,  dalle  Discipline  Sportive
Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e
dal CIP.
  4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:
    a)  le  attivita'   sportive   agonistiche   disciplinate   dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o
dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
    b)  le  attivita'  motorie  a  carattere  ludico  ricreativo  non
riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra
cui il ballo e la danza, nonche' le attivita' relative  a  discipline
riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo  che  comportino
attivita' motorie.
  5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma  1,  ai
trasgressori viene applicata, da parte  del  comune  territorialmente
competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00  euro  a
un massimo di 10.000,00 euro.
  6. Nelle strutture in  cui  si  svolgono  le  attivita'  motorie  e
sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi  di
primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e,  ai  fini  di
adeguata  prevenzione,  di  almeno  un  operatore  in  possesso   del
certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).