agosto 30, 2012

DECRETO BALDUZZI E ATTIVITA’ FISICA

ART.11 DECRETO BALDUZZI

PUNTO 9. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il turismo, lo sport e gli affari regionali dispone idonee garanzie sanitarie mediante l’obbligo di certificazione specialistica medico-sportiva, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

 

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