
Finalmente è arrivato il riconoscimento ufficiale delle scienze motorie e della professione di chinesiologo, a partire dal 01/01/2023
Art. 41
Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle
attivita' motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo
e del manager dello sport
1. Al fine del corretto svolgimento delle attivita' fisico motorie,
anche di livello agonistico, e della tutela del benessere nonche'
della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure
professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle
attivita' motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e
del manager dello sport.
2. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo di
base e' necessario il possesso della laurea triennale in Scienze
delle attivita' motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio
dell'attivita' professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto:
a) la conduzione, gestione e valutazione di attivita' motorie
individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo,
ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al
recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie
fasce di eta' attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la
conduzione, gestione e valutazione di attivita' per il miglioramento
della qualita' della vita mediante l'esercizio fisico, nonche' di
personal training e di preparazione atletica non agonistica.
3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo
delle attivita' motorie preventive ed adattate e' necessario il
possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle
attivita' motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio
dell'attivita' professionale di chinesiologo delle attivita' motorie
preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e
l'attuazione di programmi di attivita' motoria finalizzati al
raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di
benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'eta' e in diverse
condizioni fisiche; b) l'organizzazione e la pianificazione di
particolari attivita' e di stili di vita finalizzati alla prevenzione
delle malattie e al miglioramento della qualita' della vita mediante
l'esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il
recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato
all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d) la programmazione, il
coordinamento e la valutazione di attivita' motorie adattate in
persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute
clinicamente controllate e stabilizzate.
4. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di chinesiologo
sportivo e' necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze
e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attivita'
professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la
progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle
attivita' di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai
livelli di massima competizione, presso associazioni e societa'
sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri
specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata
finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.
5. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di manager dello
sport e' necessario il possesso della laurea magistrale in
organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita'
motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attivita' professionale di
manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la
gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle
strutture pubbliche e private dove si svolgono attivita' motorie,
anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualita' di esperto
e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche
ludico-ricreative.
6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra
Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno
essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli
equipollenti ai fini dell'esercizio della professione,
rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2,
chinesiologo delle attivita' motorie preventive ed adattate di cui al
comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager
dello sport di cui al comma 5.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport,
d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono
dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e
l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base,
del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
8. L'attivita' del chinesiologo delle attivita' motorie preventive
ed adattate e del chinesiologo sportivo puo' essere svolta anche
all'aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle
attivita' eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite,
per l'offerta di programmi di attivita' fisica adattata e di
esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attivita' motorie
preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina
dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e
riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti
sanitari, come il fisioterapista e il dietista.
9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti
strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi
e delle palestre della salute.
Art. 42
Assistenza nelle attivita' motorie e sportive
1. I corsi e le attivita' motorie e sportive offerti all'interno di
palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del
pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di
quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un
chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui
nominativi deve essere data adeguata pubblicita'.
2. Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato
dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge
7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l'educazione
fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo
8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti
superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi
di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17,
comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di
studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato
italiano.
3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei
requisiti previsti per le singole attivita' motorie e sportive dalle
relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive
Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e
dal CIP.
4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:
a) le attivita' sportive agonistiche disciplinate dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o
dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
b) le attivita' motorie a carattere ludico ricreativo non
riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra
cui il ballo e la danza, nonche' le attivita' relative a discipline
riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino
attivita' motorie.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai
trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente
competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a
un massimo di 10.000,00 euro.
6. Nelle strutture in cui si svolgono le attivita' motorie e
sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di
primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di
adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del
certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).